Condizioni Generali di Vendita

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Marchetti Macchine Agricole S.r.l.

 

Le presenti condizioni generali di vendita (“Condizioni Generali”) sono le sole condizioni alle quali la società Marchetti Macchine Agricole s.r.l., con sede in via dell’Industria n. 17, Este (PD – Italia), c.f. e p.iva 00230170284 (di seguito “Marchetti”), è disposta a trattare per l’emissione di ordini o la conclusione di contratti di vendita. Qualsiasi condizione generale, ed in particolare le eventuali condizioni di acquisto dal cliente (“Cliente”), salvo espressa accettazione scritta da parte di Marchetti, non vincoleranno quest’ultima né esimeranno il Cliente dall’applicazione delle presenti Condizioni Generali, destinate comunque a prevalere qualora in conflitto con le condizioni generali eventualmente utilizzate dal Cliente.

 

  1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. Le presenti Condizioni Generali disciplinano il contratto o i contratti di vendita fra le parti (“Parti”) di uno o più Prodotti, salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto.

1.2. Il contratto tra Marchetti e il Cliente (“Contratto”) sarà costituito dalle presenti Condizioni Generali integrate con l’ordine emesso dal Cliente (“Ordine”) ed accettato da Marchetti, inclusivo di eventuali allegati al medesimo.

1.3. Le Condizioni Generali si intendono conosciute e tacitamente accettate dal Cliente con il conferimento dell’Ordine anche verbale o, comunque, con il ritiro dei Prodotti.

 

  1. DEFINIZIONI

2.1. Nell’interpretazione delle presenti Condizioni Generali, a meno che non sia da esse stesse diversamente indicato, si applicano le seguenti definizioni:

Cliente”: indica la persona fisica o giuridica che sottoscrive le presenti Condizioni Generali di Marchetti;

Condizioni Generali”: indica le presenti condizioni generali di vendita;

Contratto”: indica il complessivo accordo tra le Parti, risultante dall’Ordine accettato da Marchetti con gli eventuali allegati ed integrato con le presenti Condizioni Generali;

Forza Maggiore”: indica un evento imprevedibile al di fuori del controllo delle Parti che renda impossibile o eccessivamente gravosa, in tutto o in parte, l’esecuzione del Contratto, come, in via esemplificativa e non esaustiva, provvedimento di un’autorità pubblica (sia italiana che straniera, indipendentemente dalla validità del provvedimento), sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o meno), sommossa, rivoluzione, requisizione, embargo, black-out energetico, ritardata o omessa consegna dei Prodotti o suoi componenti oggetto di vendita per fatto o atto del produttore, impedimenti e/o difficoltà relativi alla produzione e/o al trasporto dei Prodotti o suoi componenti, esplosione, disastro naturale, terremoto, inondazione, epidemia e pandemia;

Ordine” indica ciascuna richiesta che il Cliente invierà a Marchetti per la fornitura di Prodotti, contenente le condizioni particolari da applicarsi tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il quantitativo di Prodotti, i termini e le modalità di consegna ed il prezzo;

Parti” e “Parte” indica Marchetti e/o il Cliente;

Prodotto” e “Prodotti”: indica il bene o i beni oggetto di vendita indicati nell’Ordine;

Vizi Apparenti”: indica tutti i difetti individuabili in occasione di un esame minuzioso del Prodotto consegnato, senza ricorso a mezzi di controllo speciali o inusuali.

 

  1. ORDINI

3.1. L’Ordine, in qualsiasi forma emesso, è vincolante per Marchetti solo dopo sua approvazione scritta.

3.2. Gli Ordini potranno essere cancellati o modificati dal Cliente solo con il preventivo consenso scritto di Marchetti.

3.3. In caso di accettazione di una o più modifiche di un Ordine da parte di Marchetti, le Parti dovranno concordare un adeguamento del prezzo e/o una modifica dei termini di consegna. In ogni caso, Marchetti non è tenuta ad accettare le richieste di modifica provenienti dal Cliente.

3.4. La cancellazione o la modifica degli Ordini senza il preventivo consenso scritto di Marchetti daranno titolo a quest’ultima di agire per ottenere il rimborso dei costi sostenuti a causa della cancellazione o della modifica, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

 

  1. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

4.1. I pesi, le dimensioni, le capacità, i colori e qualsiasi altra caratteristica dei Prodotti rappresentata nei cataloghi, disegni, tabelle, listini prezzi od altri documenti illustrativi di Marchetti o del produttore, hanno carattere puramente indicativo e dimostrativo. Tali caratteristiche non hanno carattere vincolante per Marchetti se non qualora una o più di esse siano state espressamente previste come vincolanti per iscritto nell’Ordine accettato da Marchetti.

 

  1. PREZZI E TERMINI DI PAGAMENTO

5.1. Tutti i prezzi dei Prodotti di Marchetti esposti nei listini o in altri documenti di Marchetti sono intesi IVA ed ulteriori eventuali oneri ed imposte esclusi (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dazi doganali, imposte, tasse e differenze di cambio).

5.2. I prezzi dei Prodotti indicati nei listini sono soggetti a variazioni da parte di Marchetti senza che occorra darne alcun preavviso al Cliente. Il prezzo dei Prodotti ordinati dal Cliente, in ogni caso, sarà fatturato in base al listino prezzi di Marchetti vigente al momento dell’accettazione dell’Ordine, salvo diversa previsione contenuta nell’Ordine per il solo caso in cui l’Ordine abbia forma scritta.

5.3. Nessuno sconto o abbuono particolare è riconosciuto al Cliente se non preventivamente accordato e confermato per iscritto da parte di Marchetti.

5.4. Se non diversamente indicato per iscritto nell’accettazione dell’Ordine, i pagamenti per i Prodotti dovranno essere effettuati entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di conferma dell’Ordine da parte di Marchetti tramite rimessa diretta. I termini di pagamento sono da considerarsi essenziali e non potranno essere modificati dal Cliente senza il preventivo consenso scritto di Marchetti.

 

 

 

  1. PAGAMENTI

6.1. I pagamenti, così come ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo a Marchetti, dovranno essere effettuati nelle modalità ed entro i termini concordati tra le Parti.

6.2. I pagamenti dovranno essere effettuati nella valuta indicata in fattura. Il mancato o ritardato pagamento anche di una sola fattura, ancorché parziale, determinerà la decadenza del Cliente dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 1186 c.c., con conseguente facoltà di Marchetti di esigere il pagamento dell’intero prezzo in un’unica soluzione, e darà anche facoltà a Marchetti di sospendere o annullare, in tutto o in parte, qualsiasi fornitura a favore del Cliente, anche se in corso di spedizione e/o relativa ad un Ordine già accettato o confermato. Qualora il ritardo superi i 15 (quindici) giorni, Marchetti avrà facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice comunicazione scritta ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del maggior danno a favore di Marchetti.

6.3. In caso di mancato o ritardato pagamento a favore di Marchetti, l’importo dovuto da parte del Cliente sarà maggiorato automaticamente degli interessi moratori a far data dalla scadenza di ciascuna singola fattura nella misura prevista dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e ss.mm..

6.4. Il Cliente è obbligato ad effettuare integralmente qualsiasi pagamento anche in caso di contestazione e/o controversia senza alcun diritto di poter sospendere e/o differire i pagamenti e/o sollevare eccezioni di inadempimento.

 

  1. CONSEGNE

7.1. I termini di consegna, salvo diversa pattuizione scritta, sono indicativi e non sono essenziali. Marchetti farà quanto possibile per effettuare le consegne dei Prodotti nei termini concordati con il Cliente, fermo restando che Marchetti è un distributore e non è un produttore dei Prodotti e, pertanto, eventuali allungamenti dei tempi rispetto a quelli previsti al momento dell’Ordine dipendono da fatto del produttore, estraneo al controllo di Marchetti. Marchetti, pertanto, non potrà in alcun modo essere chiamata a rispondere di eventuali ritardi nella consegna dei Prodotti da parte dei produttori ed è espressamente escluso che il Cliente possa agire per il risarcimento di eventuali danni da ritardo nella consegna dei Prodotti, fermo restando il diritto di recesso del Cliente nei termini sotto meglio precisati all’art. 14.

7.2. Salvo diversa pattuizione scritta, la consegna dei prodotti è Ex Works Este (PD) (Incoterms 2020). Indipendentemente dai termini di consegna pattuiti, i rischi relativi alla fornitura passano al Cliente dal momento in cui i Prodotti lasciano la sede di Marchetti. è esclusa qualsiasi responsabilità di Marchetti per danni di qualsiasi natura derivanti da anticipata, ritardata o mancata consegna, totale o parziale.

7.3. Salvo diversa pattuizione scritta, il Cliente si occuperà del trasporto dei Prodotti. Nel caso in cui il Cliente affidi a Marchetti il trasporto dei Prodotti, saranno a carico del Cliente tutte le relative spese inclusive delle eventuali polizze assicurative.

7.4. Marchetti non sarà responsabile per qualsiasi ritardo, rottura, perdita o danno verificatosi dopo aver consegnato i Prodotti in buono stato al primo vettore di trasporto. Qualsivoglia richiesta relativa a perdite o danni verificatisi nel corso del trasporto dovrà essere avanzata direttamente nei confronti del vettore indipendentemente dal fatto che sia stato incaricato da Marchetti o dal Cliente.

7.5. Nei casi in cui venga richiesto o si renda necessario un imballo speciale o personalizzato, il relativo costo verrà addebitato al Cliente con apposita fattura.

 

  1. ASSEMBLAGGIO E COLLAUDO

8.1. Se concordato per iscritto, Marchetti provvederà all’assemblaggio dei Prodotti. In tal caso, è onere del Cliente predisporre preventivamente ed autonomamente tutto quanto necessario all’assemblaggio ed al collaudo sotto il profilo delle opere edili, di carpenteria, elettriche, idrauliche ed antinfortunistiche nel rispetto della normativa vigente.

8.2. Il Cliente potrà chiedere a Marchetti di eseguire il collaudo dei Prodotti che avverrà secondo le modalità usualmente adottate da Marchetti, salvo diverso accordo scritto.

8.3. Il Cliente è tenuto ad assistere a proprie spese al collaudo presso la sede di Marchetti o nel diverso luogo concordato per iscritto. Le eventuali spese di viaggio del collaudatore e quelle necessarie per la messa in funzione ed il collaudo dei Prodotti, sono a carico di Marchetti mentre sono a carico del Cliente le spese relative al vitto e alloggio del collaudatore stesso, le spese addizionali di trasporto e le prestazioni della manovalanza in ausilio al collaudatore che dovessero rendersi necessarie. Ove il Cliente non sia presente alla data stabilita per il collaudo, esso si terrà in sua assenza e i risultati dello stesso si considereranno accettati dal Cliente.

8.4. Il collaudo deve ritenersi effettuato con esito positivo (i) se il Cliente presenzia al collaudo senza sollevare alcuna contestazione o (ii) se il Cliente dichiari di non voler assistere al collaudo o comunque non vi presenzi o (iii) qualora non risultino dal verbale di collaudo redatto da Marchetti eventuali difetti di conformità dei Prodotti.

8.5 Qualora il collaudo abbia invece esito negativo, Marchetti rimedierà ai difetti di conformità risultanti dal verbale di collaudo. I termini di consegna si intendono prorogati di un periodo pari a quello necessario per apportare le modifiche. L’eventuale secondo collaudo avrà per oggetto la sola verifica dello specifico difetto di conformità dei Prodotti risultante dal verbale del primo collaudo. Il Cliente non avrà comunque diritto di contestare l’esistenza di difetti esorbitanti dall’oggetto del collaudo.

8.6. Quando concordato per iscritto tra le Parti, Marchetti procederà alla messa in funzione dei Prodotti presso il Cliente per verificare (i) l’avvenuta eliminazione degli eventuali difetti risultanti dal verbale dell’ultimo collaudo o (ii) la verifica dell’esecuzione secondo quanto pattuito, del montaggio o dell’installazione, quando essi siano stati effettuati da Marchetti.

Qualora il montaggio o l’installazione dei Prodotti non debbano essere eseguiti da Marchetti, il Cliente dovrà ultimarli prima della data prevista per la messa in funzione, comunicandola a Marchetti con sufficiente preavviso. In ogni caso, il Cliente predisporrà in tempo utile tutto quanto necessario e/o utile per la regolare effettuazione della messa in funzione alla data stabilita. Tutte le spese comunque necessarie per l’esecuzione della messa in funzione presso il Cliente saranno a suo carico.

8.7. Il Cliente decade da ogni diritto, garanzia, azione ed eccezione relativa ai vizi o difetti di conformità dei Prodotti che avrebbero potuto essere riscontrati con le prove di collaudo o con la messa in funzione dei Prodotti, a meno che essi non siano stati espressamente contestati per iscritto dal Cliente durante il collaudo o la messa in funzione.

 

  1. FORZA MAGGIORE

9.1. Marchetti avrà diritto di sospendere l’esecuzione delle proprie obbligazioni contrattuali in caso di Forza Maggiore.

9.2. Qualora Marchetti intenda avvalersi della presente clausola, dovrà darne comunicazione scritta al Cliente entro 8 (otto) giorni dal verificarsi dell’evento di Forza Maggiore. Marchetti, qualora l’evento di Forza Maggiore abbia carattere temporaneo, darà altresì comunicazione scritta della sua cessazione entro 8 (otto) giorni dal verificarsi della stessa. In tal caso, le obbligazioni di Marchetti si intenderanno sospese per l’intera durata di tale evento di Forza Maggiore.

9.3. Qualora l’evento di Forza Maggiore dovesse impedire in modo definitivo l’esecuzione, totale o parziale, del Contratto da parte di Marchetti per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, il Cliente avrà il diritto di ridurre i suoi obblighi di acquisto limitatamente alla quantità di Prodotti la cui vendita è divenuta definitivamente impossibile ma non avrà titolo per risolvere il Contratto in relazione alle parti e/o alle quantità che possono essere eseguite.

9.4. Marchetti non potrà essere considerata inadempiente per qualsiasi ritardo nell’esecuzione del Contratto qualora il ritardo stesso sia dovuto ad un caso di Forza Maggiore o ad atti e/o omissioni del Cliente (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la mancanza di indicazioni essenziali per la corretta fornitura dei Prodotti). In tale ipotesi, Marchetti non sarà pertanto tenuta a risarcire alcun danno.

9.5. Le Parti, in caso di evento di Forza Maggiore, si impegnano a compiere quanto ragionevolmente necessario per evitare o ridurre le conseguenze dell’evento di Forza Maggiore.

 

  1. RISERVA DI PROPRIETà

10.1. I Prodotti rimangono di esclusiva proprietà di Marchetti sino al completo pagamento del loro prezzo.

10.2. In caso di risoluzione del Contratto per mancato pagamento da parte del Cliente, Marchetti avrà diritto ad ottenere l’immediata restituzione di tutti i Prodotti non ancora integralmente pagati dal Cliente e potrà trattenere le somme già corrisposte a parziale ristoro del danno subito, fermo restando il diritto ad agire per il risarcimento del maggior danno.

10.3. Il Cliente non potrà disporre, anche unitamente all’azienda, dei Prodotti con riserva di proprietà al fine di fornire garanzie ai propri creditori, a titolo esemplificativo e non esaustivo per creare privilegi o diritti di pegno su tali Prodotti. Nel caso in cui il Cliente subisca pignoramenti o sequestri su richiesta di soggetti terzi, il Cliente è tenuto a rappresentare a tali soggetti nonché agli ufficiali giudiziari che tali Prodotti sono di proprietà di Marchetti esibendo copia delle Condizioni Generali e qualsiasi ulteriore documentazione necessaria.

10.4. Qualsiasi pretesa sui Prodotti con riserva di proprietà da parte di terzi deve essere immediatamente comunicata per iscritto dal Cliente a Marchetti. Il Cliente sarà responsabile per tutti i danni occorsi a Marchetti per omissione di tale comunicazione.

10.5. Il Cliente si impegna a comunicare a Marchetti la collocazione dei Prodotti nonché ogni successivo eventuale spostamento.

 

  1. GARANZIA E RECLAMI

11.1. Marchetti garantisce che i Prodotti forniti sono conformi a quanto espressamente concordato nel Contratto con il Cliente.

11.2. La garanzia ha durata di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna ed è subordinata alla denuncia in forma scritta da parte del Cliente, secondo le modalità previste all’art. 11.5., entro 15 (quindici) giorni a decorrere dalla consegna se si tratta di Vizi Apparenti ovvero dalla scoperta del difetto, purché entro il periodo di durata della garanzia, se si tratta di vizi occulti.

11.3. La garanzia di Marchetti non potrà essere fatta valere dal Cliente in relazione a quei difetti che non danno luogo ad apprezzabili limitazioni nell’uso dei Prodotti o che si riferiscano a componenti elettriche o elettroniche, pneumatici, accessori di corredo o comunque a pezzi soggetti ad ordinaria usura.

11.4. La garanzia di Marchetti potrà esser fatta valere qualora sussistano tutte le seguenti condizioni:

  1. a) il difetto sia dovuto ad errori di fabbricazione o difetti di materie prime;
  2. b) nell’uso, conservazione e manutenzione dei Prodotti il Cliente abbia osservato corrette norme tecniche e/o norme generali prescritte dal manuale tecnico fornito unitamente ai Prodotti;
  3. c) i Prodotti non siano stati smontati, modificati o riparati dal Cliente o da terzi;
  4. d) il Cliente sia in regola con tutti i pagamenti dovuti.

11.5. Ogni reclamo o denuncia di vizi devono essere comunicati in forma scritta all’indirizzo e-mail info@marchettimacc.it entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione dei Prodotti ovvero dalla scoperta del difetto in caso di vizi occulti. In seguito a regolare denuncia del Cliente e dopo accertamento di Marchetti quest’ultima comunicherà al Cliente, a sua totale discrezione, se sostituire i Prodotti o i suoi componenti difettosi o accreditare al Cliente il valore dei Prodotti o dei suoi componenti non conformi.

L’esame dei Prodotti o dei suoi componenti verrà effettuato dai responsabili dei produttori, di cui Marchetti è distributore, e l’ammissione alla garanzia sarà concessa ove vengano effettivamente riscontrati i difetti lamentati dal Cliente.

11.6. Non saranno accettati resi di Prodotti se non preventivamente autorizzati per iscritto da Marchetti.

11.7. Le spese che esulano dalla garanzia (i.e. montaggio e smontaggio, sopralluogo, trasporto e manodopera) saranno a carico del Cliente.

11.8. Decorsa la durata della garanzia, nessuna pretesa di sostituzione e/o rimborso potrà essere fatta valere nei confronti di Marchetti. In particolare, il Cliente non potrà avanzare alcuna richiesta di risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione del Contratto.

11.9. Qualora i Prodotti vengano rivenduti dal Cliente a terzi, questi ultimi non potranno vantare nei confronti di Marchetti diritti ulteriori a quelli spettanti al Cliente.

11.10. La garanzia di cui al presente articolo 11 assorbe e sostituisce ogni altra garanzia legale o contrattuale per vizi o mancanza di qualità ed esclude ogni altra possibile responsabilità di Marchetti. In nessun caso Marchetti sarà ritenuta responsabile per danni indiretti, incidentali, esemplari, punitivi o consequenziali incluso, senza limitazione, eventuali richieste risarcitorie per danni basati su perdite di reddito o profitto.

11.11. Viene espressamente esclusa qualsiasi garanzia implicita di idoneità all’uso o la conformità a standards e normative diverse da quelle in vigore in Italia.

 

  1. Responsabilità DEL CLIENTE

12.1. Tutti gli oneri e gli adempimenti fiscali e/o amministrativi inerenti ai Prodotti, alla loro utilizzazione nonché alla vendita ed alla restituzione stesse, sono ad esclusivo carico del Cliente.

12.2. Marchetti, essendo fornitore e non produttore dei Prodotti, non potrà essere ritenuta responsabile per gli eventuali danni che dovessero derivare dall’uso dei Prodotti, salvo i casi previsti per legge.

12.3. Il Cliente si impegna ad accertare e rispettare eventuali limiti legali, norme di sicurezza o diritti e privative industriali che possono impedire o limitare particolari impieghi e/o la rivendita in Italia e/o in un Paese straniero dei Prodotti consegnati da Marchetti. Il Cliente si obbliga a manlevare e tenere indenne Marchetti da ogni responsabilità in relazione a tali limiti anche nei confronti di terzi.

 

  1. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

13.1. Il Contratto potrà essere risolto da Marchetti ai sensi dell’art. 1456 c.c. mediante comunicazione a mezzo raccomandata A.R o PEC nella quale la stessa dichiara che intende avvalersi della presente clausola nei seguenti casi:

  1. a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia compenso dovuto dal Cliente a Marchetti in relazione alle vendite effettuate da Marchetti in forza del Contratto;
  2. b) avveramento di qualsiasi fatto che determini una diminuzione dei requisiti di affidabilità economica del Cliente tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, soggezione del Cliente ad un procedimento di pignoramento, protesti, segnalazione alla Centrale dei rischi – Banca d’Italia, ecc.;
  3. c) violazione di una delle seguenti clausole delle presenti Condizioni Generali: 3.2, 3.4, 5.4, 6.1, 6.4, 8.1, 10.3, 10.4, 10.5, 12.1, 12.3, 15.1 e 16.2.

13.2. Resta salvo, in ogni caso, il diritto di Marchetti di richiedere il risarcimento del danno.

 

  1. RECESSO

14.1. Marchetti potrà recedere anticipatamente mediante comunicazione scritta ed in ogni momento dal Contratto dando al Cliente un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, che il Cliente dichiara fin d’ora di ritenere congruo in base alle proprie esigenze produttive, organizzative e finanziarie. Il recesso potrà essere esercitato altresì parzialmente, con riferimento solo a parte dei Prodotti.

14.2. Marchetti avrà diritto al pagamento dei Prodotti consegnati sino alla data di efficacia della comunicazione del recesso e si impegna a completare le forniture già in corso sino al termine di efficacia del recesso, fermo restando che tutti i Prodotti consegnati sino a tale data dovranno essere regolarmente pagati.

14.3 Il Cliente potrà recedere dal Contratto qualora si verifichi un ritardo nella consegna dei Prodotti da parte di Marchetti superiore rispetto a 3 mesi rispetto alla data prevista nel Contratto stesso. Resta fermo che il recesso è l’unico rimedio contrattualmente previsto per il Cliente in tale ipotesi e che è espressamente esclusa la possibilità del Cliente di agire per il risarcimento del danno da ritardo nella consegna.

 

  1. CESSIONE DEL CONTRATTO

15.1. è vietata la cessione del Contratto e/o di alcun interesse, diritto e obbligazione derivante o collegato al Contratto a terzi da parte del Cliente senza specifica approvazione scritta da parte di Marchetti.

 

  1. PROPRIETà INTELLETTUALE

16.1. Il Contratto non prevede o comporta in alcun modo il trasferimento o la concessione in licenza dei diritti di proprietà intellettuale relativi alla tecnologia dei Prodotti, ai Prodotti stessi e ad eventuali Materiali consegnati da Marchetti al Cliente.

16.2. Salvo diversa pattuizione scritta, il Cliente non potrà utilizzare i marchi di Marchetti o dei produttori dei Prodotti distribuiti fa Marchetti o segni distintivi con essi confondibili.

 

  1. COMUNICAZIONI

17.1. Salvo quanto espressamente concordato per iscritto tra le Parti e salvo diversa specifica previsione contenuta nell’Ordine, tutte le notifiche, richieste, contestazioni, approvazioni, rinunce ed in genere qualsiasi altra comunicazione ai sensi del Contratto, incluso l’invio degli Ordini, potranno essere redatte, a pena di invalidità, esclusivamente in uno dei seguenti modi: documento consegnato di persona con firma per ricevuta, documento consegnato per posta raccomandata (con ricevuta di ritorno), PEC, corriere espresso e/o fax, altre forme di comunicazione, anche elettronica, idonee ad ottenere conferma della ricezione ad opera della controparte.

 

  1. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

18.1. Tutte le attività di cui al Contratto o alle Condizioni Generali dovranno essere svolte da Marchetti e dal Cliente nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, del Regolamento UE n. 2016/679. Il Cliente riconosce ed accetta che, in relazione ai dati personali cui Marchetti potrà e/o dovrà avere accesso per eseguire il Contratto, il Cliente manterrà la qualità di titolare del trattamento ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, di conseguenza, resteranno in capo al Cliente i relativi obblighi e responsabilità nei confronti di Marchetti, degli interessati e dei terzi.

 

  1. LEGGE APPLICABILE – FORO ESCLUSIVO

19.1. Il Contratto è regolato dal diritto italiano. Le Parti escludono espressamente l’applicazione della Convenzione di Vienna sui contratti per la vendita internazionale di beni.

19.2. Il diritto del Cliente ad avanzare pretese contro Marchetti, aventi ad oggetto la riduzione o l’estensione dei termini per l’adempimento delle proprie obbligazioni, il rimborso di spese o il risarcimento di danni di qualsivoglia tipo, dovrà essere avanzato a pena di decadenza entro 20 (venti) giorni dalla data dell’evento che origina la pretesa.

19.3. Qualora non fosse possibile raggiungere una soluzione amichevole tra le Parti, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al Contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite in via esclusiva al Tribunale di Rovigo.

 

  1. MISCELLANEA

20.1. In ogni momento, per tutta la durata del Contratto, le Parti si impegnano a cooperare e ad adottare tutte le misure necessarie al fine di risolvere in buona fede ogni divergenza fra le stesse ed ogni altra difficoltà che possa insorgere in merito ai rispettivi obblighi previsti dal Contratto.

20.2. Il mancato azionamento da parte di ciascuna delle Parti di qualsiasi diritto, interesse, facoltà riconosciutagli dal Contratto non sarà in ogni caso considerato come rinuncia agli stessi, che potrà considerarsi perfezionata esclusivamente ove la rinuncia rivesta la forma scritta ed espressa, ed in alcun modo potrà incidere sulla validità del Contratto. Allo stesso modo, il mancato azionamento da parte di ciascuna delle Parti di qualsiasi diritto, interesse, facoltà riconosciutagli dal Contratto non ne impedirà o precluderà l’esercizio e/o azionamento successivo.

20.3. Tutti i diritti e i mezzi di tutela previsti a favore di una o di entrambe le Parti dal presente Contratto sono cumulativi e non alternativi rispetto a tutti gli altri diritti e mezzi di tutela previsti a loro favore dalla legge. La risoluzione del Contratto non inciderà in alcun modo sui diritti e le eccezioni maturate anteriormente alla stessa.

20.4. Il Contratto costituisce l’intero accordo fra le Parti, e sostituisce qualsiasi precedente accordo, contratto, dichiarazione e garanzia, sia orale sia scritta, intervenuto fra le Parti o loro rappresentanti.

20.5. Laddove una qualsiasi delle disposizioni del Contratto fosse o divenisse invalida, illegale, illecita o comunque non eseguibile in forza di legge, tutte le altre disposizioni manterranno piena efficacia e le Parti si impegnano a modificare le disposizioni inficiate in conformità alle previsioni normative perseguendo per tutto quanto possibile lo scopo delle disposizioni inficiate nei limiti consentiti dalla normativa.

20.6. Qualsiasi modifica od aggiunta alle previsioni del Contratto sarà efficace soltanto ed esclusivamente se approvata e concordata per iscritto da un rappresentante di ciascuna delle Parti dalle stesse debitamente autorizzato.

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. il Cliente dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli:

1.3. (accettazione tacita delle Condizioni Generali)

6.2. (decadenza dal beneficio del termine – sospensione o annullamento di tutte le forniture in caso di mancato pagamento anche di una sola fattura)

6.3. (applicazione degli interessi di mora)

6.4. (obbligo di pagamento del Cliente anche in caso di contestazione e/o controversia; rinuncia ad avvalersi dell’eccezione di inadempimento)

7.1. (esclusione della responsabilità di Marchetti per danni relativi alla ritardata consegna dei Prodotti dovuta a fatto del Produttore)

7.2. (esclusione della responsabilità di Marchetti per danni relativi alla consegna dei Prodotti)

7.4. (esclusione della responsabilità di Marchetti per danni occorsi ai Prodotti durante il trasporto)

8.3. (tacita accettazione del collaudo in caso di assenza del Cliente)

8.4. (accettazione del collaudo in assenza di contestazioni o assenza del Cliente)

8.5. (limitazione alla contestazione di difetti nei collaudi successivi al primo)

8.7. (decadenza della garanzia per mancata contestazione di vizi)

9.1. (diritto di Marchetti di sospendere l’esecuzione del Contratto in caso di Forza Maggiore)

9.3. (limitazione della facoltà del Cliente di risolvere il Contratto in caso di Forza Maggiore)

9.4. (limitazione della responsabilità di Marchetti in caso di inadempimento per Forza Maggiore o fatto del Cliente)

10.2. (obbligo di restituzione dei Prodotti ed indennizzo per inadempimento del Cliente)

10.4. (responsabilità del Cliente per omessa comunicazione di pretese di terzi)

11.3. (limitazione della garanzia per difetti non apprezzabili o relativi a componenti consumabili)

11.4. (condizioni per la sussistenza della garanzia – esonero di responsabilità di Marchetti per uso difforme dei Prodotti da istruzioni legali e/o di Marchetti)

11.5. (modalità di denuncia dei difetti per far valere la garanzia e verifica del produttore)

11.9. (limitazione della garanzia e della relativa responsabilità di Marchetti)

11.10 (limitazione della responsabilità per danni di Marchetti)

11.11. (applicazione esclusiva del diritto italiano in tema di garanzia)

12.2. (limitazione di responsabilità di Marchetti)

12.3. (manleva a favore di Marchetti in relazione a violazione di limiti legali o di diritti di terzi)

13.1. (clausola risolutiva espressa)

14.1. (facoltà di recesso di Marchetti)

14.3 (limitazione di responsabilità in caso di ritardo nella consegna)

15.1. (limitazione alla cessione del Contratto)

17.1. (comunicazioni)

19.1. (legge applicabile – esclusione applicazione della Convenzione di Vienna)

19.2. (termine di decadenza applicabile a pretese del Cliente)

19.3. (foro esclusivo)